Cedere un’attività non è solo una decisione imprenditoriale, ma anche una scelta con importanti conseguenze fiscali. La via più rapida, la cessione diretta dell’azienda, spesso comporta una tassazione ordinaria significativa sulla plusvalenza, che può ridurre in modo significativo il guadagno effettivo dell’imprenditore.

Fiscale

La strategia del conferimento di azienda in una società di nuova costituzioneseguita dalla cessione delle partecipazioni così ottenute, rappresenta invece una soluzione di ottimizzazione fiscale perfettamente legittima che consente di beneficiare della participation exemption (PEX), riducendo drasticamente il carico fiscale sulla plusvalenza.

Questa operazione, disciplinata dagli articoli 176 e 87 del TUIR, permette di trasformare una plusvalenza da cessione d’azienda in una plusvalenza da cessione di partecipazioni, beneficiando dell’esenzione del 95% prevista dal regime PEX. Il risultato pratico è che solo il 5% della plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile.

💼 La struttura dell’operazione: conferimento e neutralità fiscale

L’operazione si articola in due fasi distinte ma correlate. La prima fase consiste nel conferimento dell’azienda o del ramo d’azienda in una società, generalmente di nuova costituzione (newco), in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176 del TUIR. Il soggetto conferente riceve in cambio del conferimento la propria quota di partecipazione al capitale della conferitaria.

Il conferimento in neutralità fiscale rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui il trasferimento di beni a titolo oneroso genera componenti reddituali. L’articolo 176, comma 1, del TUIR stabilisce che “il conferimento di aziende o di complessi aziendali in società di capitali non dà luogo a realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze“.

Per accedere a questo regime, è necessario che vengano rispettate specifiche condizioni. Si tratta delle seguenti:

  • Il conferente deve iscrivere le partecipazioni ricevute al medesimo valore fiscale che aveva l’azienda conferita.
  • Parallelamente, la società conferitaria deve acquisire i beni aziendali mantenendo i valori fiscali originari, garantendo la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Nella pratica operativa, il notaio dovrà redigere l’atto di conferimento con una perizia di stima che determini il valore dell’azienda conferita. Tale valore costituirà il capitale sociale della newco e il valore fiscale delle partecipazioni in capo al conferente. È fondamentale che la perizia sia redatta con criteri prudenziali, poiché eventuali sopravvalutazioni potrebbero comportare la perdita dei benefici fiscali.

📋 I requisiti della participation exemption

La seconda fase dell’operazione consiste nella cessione delle partecipazioni della newco, beneficiando del regime PEX disciplinato dall’articolo 87 del TUIR. Questo regime prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni siano esenti per il 95% del loro ammontare.

requisiti per accedere alla PEX sono quattro e devono essere tutti rispettati cumulativamente. Si tratta dei seguenti:

  • La classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di chiusura durante il periodo di detenzione.
  • Un periodo minimo di possesso. È richiesto un possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione.
  • La residenza fiscale della partecipata al di fuori di Stati o territori a regime fiscale privilegiato (i cosiddetti “paradisi fiscali“).
  • L’esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale.

💰 Vantaggi e svantaggi per le parti

Dal punto di vista del venditore, i vantaggi sono evidenti e quantificabili. Considerando un’azienda del valore di 2 milioni di euro con un costo fiscale di 500.000 euro, la plusvalenza di 1,5 milioni di euro comporterebbe, in caso di cessione diretta, un’imposta di circa 715.000 euro (assumendo un’aliquota marginale del 47,72%). Con la strategia del conferimento e cessione partecipazioni, l’imposta si riduce a circa 35.750 euro (5% di 1,5 milioni tassato al 47,72%), generando un risparmio di quasi 680.000 euro.

Fiscale risparmio

Per l’acquirente, la situazione è più complessa. Nella cessione diretta, può iscrivere i beni al loro valore corrente e beneficiare degli ammortamenti sui maggiori valori, incluso l’avviamento. Nella cessione indiretta, invece, i beni rimangono iscritti ai valori fiscali originari, perdendo questo beneficio.

Il legislatore ha tuttavia previsto una compensazione attraverso l’istituto del riallineamento dei valori, disciplinato dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. L’acquirente può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquote progressive (12% fino a 5 milioni, 14% da 5 a 10 milioni, 16% oltre i 10 milioni) per dare rilevanza fiscale ai maggiori valori emersi dalla perizia di conferimento.

🕑 Aspetti operativi e timing dell’operazione

Nella pratica professionale, l’operazione richiede un’attenta pianificazione temporale. È consigliabile costituire la newco almeno 30 giorni prima del conferimento, per evitare sovrapposizioni operative e garantire la corretta predisposizione dei libri sociali e contabili.

La scelta della forma societaria della newco non è indifferente. Mentre la SRL offre maggiore flessibilità gestionale, la SPA può risultare più appetibile per acquirenti istituzionali. Un aspetto spesso trascurato riguarda la gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti. Il conferimento non comporta subentro automatico nei contratti, che devono essere formalmente trasferiti. È consigliabile predisporre un piano di comunicazione per informare i principali stakeholder dell’operazione.

1️⃣ Operazione di conferimento di azienda

2️⃣ Successiva cessione di partecipazioni

🧾 La tassazione indiretta dell’operazione

Lo schema del conferimento con successiva cessione delle partecipazioni, oltre che a garantire un risparmio con riferimento alla tassazione diretta, offre agevolazioni anche sul piano della tassazione indiretta. In particolare, l’atto di conferimento è soggetto a registrazione e quindi è sempre dovuta l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro (ex art. 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986).

In sede di cessione diretta d’azienda invece l’imposta di registro è dovuta solo nel caso siano ricompresi nel complesso aziendale beni immobili. In questo caso, anziché in forma fissa, l’imposta di registro è dovuta in maniera proporzionale. Infatti, deve essere applicata con un’aliquota del 9%, calcolata sulla base del valore dei beni immobili al netto delle passività trasferite. Di conseguenza in presenza di fabbricati o altri beni immobiliari attraverso l’operazione di cessione indiretta d’azienda si verifica un risparmio di imposta anche con riguardo all’imposta di registro.

📝Esempio

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In un’operazione che coinvolga immobili per 1 milione di euro, il risparmio sull’imposta di registro può raggiungere 89.600 euro (90.000 euro di imposta proporzionale contro 400 euro di imposte fisse). Questo aspetto assume particolare rilevanza per aziende con significativo patrimonio immobiliare.

Infine, l’operazione di conferimento è fuori campo di applicazione dell’IVA e, sulla base del principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro, si applica quest’ultima.

Lo studio rimane a disposizione per eventuale ulteriore chiarimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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