Ci sono diverse differenze che condizionano le dinamiche e la natura del trasferimento o della cessione delle quote societarie tra società di persone e società di capitali.
Le modalità di cessione delle quote societarie cambiano nel caso in cui prevalga l’elemento soggettivo della società di persone rispetto all’elemento oggettivo della società di capitali. Nell’una prevalgono i soci, nell’altra i capitali.
In questo articolo, approfondiamo le caratteristiche ed i meccanismi relativi alla cessione di quote di società di persone (S.n.c, S.a.s. o S.s. – società semplici) ponendo particolare attenzione alla responsabilità di cedenti e cessionari, anche a seguito di scioglimento della società.
L’atto di cessione di quota nelle società di persone
Nelle società di persone, la quota definisce la misura della partecipazione del singolo socio. La quota, definita “quota di partecipazione sociale” è, infatti, un valore nominale che corrisponde all’ammontare del capitale sociale. Le quote di partecipazione appartengono ai soci che costituiscono la società e attribuiscono, inoltre, dei diritti e dei doveri ai soci partecipanti. Ad esempio, il mancato pagamento di una quota dà la possibilità ai soci di intraprendere azioni come la diffida o l’esclusione del socio moroso.
Attraverso l’atto di cessione delle quote è possibile trasferire la quota di partecipazione da un socio a un altro soggetto che acquista lo status di socio. Esistono, però, dei limiti di cui tener conto. Se ci riferiamo alle società di persone, la quota di partecipazione non è trasferibile senza che gli altri partecipanti al contratto sociale ne diano espresso consenso.
Questo perché, data la natura contrattuale delle società di persone, l’elemento prevalente è quello personalistico e la qualità personale dei singoli soci è determinante. Inoltre, considerando che la cessione delle quote comporta una modifica dei patti sociali, va da sé che non è possibile attuare tale trasferimento senza il consenso di tutti i soci.
A chiarire questo aspetto è l’art. 2252 c.c., in cui si evidenzia che “il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.
Questo aspetto, però, integra un’eccezione relativa al trasferimento della quota del socio accomandante, espressa dall’art. 2322 c.c., che evidenzia quanto segue: “la quota può essere ceduta con effetto verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale”. In altre parole, “il trasferimento della quota dell’accomandante è ammissibile purché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sottoscritto”. Senza tale approvazione, non si può applicare la cessione della quota nei confronti della società.
Regime di responsabilità: cessione di quote delle S.n.c. e nelle società semplici
Un altro aspetto rilevante riguarda la responsabilità all’interno delle società di persone. Eventuali creditori possono far rivalersi non solo sul patrimonio sociale, ma anche su quello personale dei singoli soci che costituiscono la società.
Al contrario della società di capitali, infatti, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Eppure, la legge consente di escludere o limitare tale responsabilità personale, per ciò che concerne le obbligazioni sociali.
Questa eccezione trova applicazione tenendo conto di un’altra importante differenza, quella tra società semplice (S.s.) e società in nome collettivo (S.n.c). Per quanto riguarda le società semplici, i soci che hanno agito in nome e/o per conto della società rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Salvo patto contrario, a rispondere sono anche gli altri soci.
La differenza sta proprio in tale patto contrario, che nel caso delle società semplici ha effetto anche nei confronti di terzi. Non vale lo stesso per le società in nome collettivo, dove sono tutti i soci a rispondere illimitatamente e il patto contrario trova applicazione esclusivamente nei rapporti interni, non nei confronti dei terzi.
Responsabilità illimitata e beneficio di escussione
I soci che hanno responsabilità illimitata sono tenuti, solidalmente, a corrispondere l’intero debito nei confronti dei creditori sociali, proprio in virtù di tale solidarietà. I creditori hanno la facoltà di chiedere il pagamento dell’intero debito a ciascun socio, con l’onere di attivare l’escussione (esecuzione forzata su beni o patrimoni) del patrimonio sociale. Il socio che ha pagato tale debito avrà comunque diritto di rivalsa sugli altri soci.
Un’altra differenza tra le società si riscontra anche per quanto concerne il beneficio d’escussione, che opera in maniera diversa nell’una e nell’altra. Nella società semplice, infatti, il creditore sociale può rivolgersi direttamente al socio, che dal canto suo può bloccarne l’azione indicando i beni o i patrimoni della società sui quali il creditore potrà rivalersi.
Nelle società in nome collettivo, al contrario, il creditore dovrà rifarsi sul patrimonio sociale e, solo nel caso in cui questo sia insufficiente, potrà rivolgersi al socio.
Diversa la dinamica per le società in accomandita semplice (Sas), dove i soci accomandanti rispondono esclusivamente del conferimento, mentre i soci accomandatari rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti sociali.
Eccezioni e responsabilità del cessionario
Sempre nell’ambito delle società semplici (S.s.), delle società in nome collettivo (S.n.c.) e delle società in accomandita semplice (S.a.s.), si dispone che “chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio”, rispettivamente in virtù degli articoli 2269 c.c., 2293 c.c. e 2395 c.c.
Da ciò si deduce che il nuovo socio che entra a far parte di una società costituita, anche di nuova costituzione, risponde personalmente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo ingresso nella società.
Tuttavia, bisogna precisare che tale obbligazione non incide sui rapporti tra cedente e cessionario e che l’eventuale responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla società anteriormente alla cessione delle quote è rimessa alla volontà delle parti.
In questo caso, infatti, il legislatore ha ritenuto più opportuno non interferire sulle dinamiche contrattuali e sulla determinazione dei rapporti interni alla società e lasciare ai soci la massima libertà di stabilire e svincolare i propri interessi economici. La disposizione attiene, quindi, esclusivamente alla responsabilità verso i creditori esterni.
Le responsabilità ed effetti della cessione verso terzi
L’art. 2269 c.c., rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione o al trasferimento delle quota di partecipazione, evidenzia un importante aspetto che regola il rapporto tra i soci uscenti e i soci che entrano a far parte delle società già costituite. In particolare, il suddetto articolo non opera nei rapporti tra socio cedente e cessionario.
Nell’eventualità di una cessione di quota nell’ambito della società in nome collettivo, il socio che cede la quota risponde nei confronti dei creditori sociali delle obbligazioni sorte prima della cessione e ne è responsabile fino al momento in cui:
- la cessione non sia stata iscritta nel Registro delle imprese;
- i terzi ne siano venuti a conoscenza attraverso mezzi idonei, ai sensi dell’articolo 2290 del c.c..
Quindi, “né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori (sentenza n. 25123/2010, Suprema Corte).
Con la sentenza n. 8076/2019, il Tribunale di Milano ha escluso la configurabilità dell’azione di regresso dell’acquirente delle quote verso i cedenti, poiché sorte in relazione a vicende a questa antecedenti o avente ad oggetto le passività sopportate dalla S.a.s. a seguito della cessione.
Tuttavia, nell’ambito della cessione, cedente e cessionario possono convenire diversamente nei rapporti interni, prevedendo ad esempio che il cessionario chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali, una volta adempiute, possa rivalersi sul cedente.
È senza dubbio fondamentale, per il soggetto che decide di acquistare le quote sociali di una società di persone, rivolgersi a un professionista che effettui una due diligence attraverso verifiche accurate sulla società di cui farà parte.
In definitiva, per quanto riguarda la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni sociali già contratte dalla società al momento della cessione della quota societaria non ancora estinte, questa è gestita dai soci nell’ambito contrattuale.
Se da un lato, il notaio è chiamato ad autenticare l’atto di cessione e controllare presso il Registro delle imprese la correttezza e la titolarità della partecipazione ceduta, è fondamentale che si verifichi anche l’effettiva consistenza del patrimonio societario e che la quota ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli.
Lo Studio Frisacco resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.