Sono arrivati i tanto attesi chiarimenti riguardanti i bonus edilizi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Circolare n. 8/2025 ha precisato quali siano le condizioni che consentono ancora di fruire, per le spese sostenute nell’anno 2025, della detrazione nella misura del 50 per cento. Attenzione perché, con decorrenza dall’inizio dell’anno, in mancanza delle predette condizioni, il beneficio fiscale risulta ridotto al 36 per cento.

📑 Le due condizioni fondamentali

I chiarimenti riguardano le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, i bonus energetici, gli interventi antisismici (compreso il sismabonus acquisti), la realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziali e l’acquisto di immobili “ristrutturati” di cui all’art. 16 – bis del TUIR.

bonus casa 2025

La prima condizione per fruire della detrazione rinforzata riguarda la proprietà o la titolarità dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Secondo quanto precisato dal documento di prassi in commento, la proprietà o la titolarità del diritto reale deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori o di sostenimento della spesa se antecedente.

Se, ad esempio, il 10 luglio 2025 il contribuente corrisponde alla ditta appaltatrice un acconto dei lavori che inizieranno il 31 luglio, tale soggetto deve essere già proprietario dell’immobile al momento del pagamento del predetto acconto. Pertanto, in presenza di tutte le condizioni di legge, se i lavori saranno effettuati da un soggetto detentore (comodatario o conduttore) la detrazione potrà essere fatta valere (per le spese sostenute nel 2025) nella misura del 36 per cento. Invece, per le spese che saranno sostenute negli anni 2026 e 2027 il beneficio fiscale diminuirà al 30 per cento.

Per quanto riguarda la nozione di abitazione familiare, la Circolare n. 8/2025 ha fatto riferimento alla nozione di cui all’art. 10, comma 3 – bis del TUIR fornendo, tuttavia, alcune rilevanti precisazioni. Secondo la disposizione citata “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente dal ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”. Per familiare del contribuente si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, comma 5 del TUIR).

Se, ad esempio, Tizio si trasferisce temporaneamente (per esigenze di lavoro) a Milano e la propria famiglia (i figli e il coniuge) resta ad abitare a Roma, l’immobile adibito ad abitazione principale è costituito dall’unità abitativa ubicata in quest’ultima città.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate precisa ulteriormente che “nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre fare riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare”.

Tornando all’esempio precedente, se Tizio effettua un intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile detenuto a titolo di proprietà a Milano, potrà far valere la detrazione nella misura del 50 per cento. Invece, se il medesimo intervento viene effettuato sull’immobile ubicato a Roma, dove abitano il coniuge e i figli sarà possibile fruire della detrazione solo nella misura ridotta del 36 per cento. Inoltre, se l’unità immobiliare non risulti adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la detrazione “rinforzata” del 50 per cento spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

🏠 Novità bonus casa 2025

bonus casa 2025

Riguardo alle novità dei bonus casa 2025, il documento di prassi si preoccupa, inoltre, di meglio precisare questa condizione (la destinazione dell’immobile ad abitazione principale) per tutte quelle agevolazioni collegate ad un rogito. Si tratta, ad esempio, del sismabonus acquisti, dell’acquisto degli immobili ristrutturati o della realizzazione o acquisto di box o posti auto pertinenziali (art. 16 – bis del TUIR).

Secondo l’Agenzia delle entrate, in tutti questi casi, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente fruisce per la prima volta della detrazione.

Ad esempio, se l’atto di acquisto dell’immobile è stipulato nell’anno 2025, con il sostenimento del relativo costo, il termine ultimo per adibire l’immobile ad abitazione principale è costituito dal 31 ottobre 2026, prorogato al 2 novembre del medesimo anno in quanto la scadenza cade di sabato.

Queste sono le principali novità, lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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