Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ripropone (con testo quasi identico alle precedenti edizioni) il regime agevolato per:

  • assegnazione ai soci di determinati beni della società
  • cessione agevolata ai soci della società
  • trasformazione agevolata in società semplice
  • estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale

La norma è collocata nell’art. 1, commi 35-41 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Non cambia praticamente nulla rispetto alle precedenti agevolazioni. Le scadenze vedono infatti varie solo l’anno, che è aggiornato al 2026:

  • Assegnazioni / cessioni ai soci / trasformazioni agevolate: operazioni da perfezionare entro il 30 settembre 2026.
  • Versamento imposta sostitutiva (assegnazioni/cessioni/trasformazioni):
    • 60% entro 30 settembre 2026
    • 40% entro 30 novembre 2026
  • Estromissione agevolata (imprenditore individuale): operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026.
  • Versamenti estromissione (rateazione prevista dalla norma riproposta):
    • entro 30 novembre 2026
    • entro 30 giugno 2027

Nella gestione delle scadenze è necessario coordinare la tempistica dell’atto con gli adempimenti successivi (registrazione, iscrizioni, ecc.) e con la documentazione propedeutica.

Tra i requisiti l’agevolazione opera a condizione che tutti i soci risultino:

  • iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30 settembre 2025;
  • iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Sono agevolabili, in sintesi, beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, con l’esclusione dei beni indicati dall’art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR (richiamati espressamente dalla norma).

Per la trasformazione agevolata in società semplice, il perimetro tipico è quello delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni rilevanti ai fini dell’agevolazione.

Non cambiano neppure le imposte sostitutive, secondo le aliquote ormai “storiche”  (8% / 10,5% / 13%)

  • Imposta sostitutiva su differenza tra valore normale dei beni (o, in caso di trasformazione, valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e costo fiscalmente riconosciuto:
    • 8% ordinaria;
    • 10,5% per società non operative (in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’operazione);
  • Riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto di assegnazione/trasformazione: imposta sostitutiva 13%.

Per gli immobili, su richiesta (e nel rispetto delle condizioni previste), il valore normale può essere determinato anche in misura pari al valore ottenuto applicando alle rendite catastali i moltiplicatori secondo i criteri dell’art. 52, comma 4, DPR 131/1986 (meccanismo già visto nelle precedenti edizioni).

Confermate le agevolazioni anche per le imposte indirette:

  • Imposta di registro (se dovuta in misura proporzionale): aliquote ridotte alla metà;
  • Ipotecaria e catastalein misura fissa.

La norma tende a favorire il riordino societario e la fuoriuscita di beni “patrimoniali” non funzionali all’impresa, con un possibile effetto di riduzione delle società inattive o di comodo, ed anche a fare cassa.

Rimane la solita domanda in merito alla convenienza dell’agevolazione. Per il contribuente la convenienza va valutata caso per caso considerando:

  • imposte sostitutive e indirette;
  • effetti sul costo fiscale delle partecipazioni e sulla posizione dei soci;
  • profilo civilistico e societario dell’operazione (assegnazione vs cessione vs trasformazione);
  • tempistiche e adempimenti (anche registro imprese per le trasformazioni).

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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